Cancellazione degli assegni protestati

La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto.

Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi:

  • dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito) nella levata del protesto;
  • se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all’art. 700 del codice di procedura civile. E’ necessario l’intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale;
  • se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 L. 108/1996. La Camera di Commercio effettua la cancellazione su domanda dell’interessato che deve anche fornire copia del decreto di riabilitazione.

Al mancato pagamento dell’assegno è anche collegata una sanzione amministrativa (artt. 28 e ss. dlgs 507/1999) di competenza della Prefettura del luogo di pagamento.

Il pagamento tardivo dell’assegno è utile per evitare il pagamento della sanzione amministrativa, qualora venga effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere data al competente Ufficio della Prefettura e non alla Camera di Commercio.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

I pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti trasmettono alla Camera di Commercio gli elenchi dei protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari e assegni.

La Camera di Commercio procede alla pubblicazione degli elenchi mediante iscrizione nel registro informatico. Ai sensi dell’art. 8 DM 316/2000 la Camera di Commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti, nonché di ogni altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria avente efficacia esecutiva.

L’esecuzione avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza dell’interessato, corredata da copia autentica del provvedimento. Gli stessi termini sono previsti per la pubblicazione dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione.

Ai sensi della L. 235/2000 la Camera di Commercio effettua la cancellazione dal registro dei protesti nei seguenti casi:

  • su istanza del debitore che dimostri di aver effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario unitamente agli interessi, alle spese per il protesto ed alle eventuali spese per il precetto ed il processo esecutivo entro 12 mesi dalla levata del protesto;
  • su istanza degli ufficiali levatori o delle aziende di credito che dichiarano di aver proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto;
  • su istanza del debitore che dimostri la illegittimità o erroneità della levata dell protesto;
  • su istanza del debitore che dimostri di aver ottenuto la riabilitazione di cui alla L. 108/1996.

Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti della Camera di Commercio provvede, con propria determinazione, in merito all’istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulla base dell’accertamento della regolarità dell’adempimento o della sussistenza dell’illegittimità o dell’errore del protesto, il  responsabile dirigente dell’ufficio protesti accoglie l’istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l’esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso. In caso contrario, decreta la reiezione dell’istanza.

In caso di reiezione dell’istanza o di mancata decisione sulla stessa entro il termine di cui sopra, l’interessato può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario decorsi i 12 mesi dalla levata del protesto, può richiederne l’annotazione nel registro informatico.

ART. 1 COMPETENZA TERRITORIALE

La L. 235/2000 dispone che la Camera di Commercio destinataria degli elenchi dei protesti levati dai pubblici ufficiali e delle istanze di cancellazione è quella competente per territorio.

Ne deriva che la Camera di Commercio può pubblicare solo gli elenchi che riceve dai pubblici ufficiali che operano nel territorio della propria provincia e può procedere alla cancellazione dei soli protesti che ha pubblicato.

ART. 2 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI

La cancellazione dal registro per avvenuto pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto non è prevista dalla L. 235/2000 per gli assegni bancari, ma solo per le cambiali ed i vaglia cambiari.

La cancellazione dal registro per illegittimità o erroneità della levata del protesto è ammessa anche per gli assegni.

ART. 3 IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA

L’istanza di cancellazione è irricevibile quando non risulta firmata e quando è stata presentata per protesti levati fuori della provincia.

L’irricevibilità è comunicata a mezzo di raccomandata A/R senza necessità di emanare uno specifico provvedimento.

ART. 4 ISTANZA INCOMPLETA – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Al di fuori dei casi di irricevibilità, qualora manchino i dati o i documenti necessari per procedere alla cancellazione, l’istanza è  incompleta e l’Ufficio competente sospende l’istruttoria, comunicando all’interessato a mezzo di raccomandata A/R i motivi di sospensione ed assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione, in mancanza della quale verrà formalizzato il provvedimento di diniego.

Il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizierà nuovamente a decorrere dalla data della regolarizzazione ovvero dall’inutile decorso del termine di 10 giorni.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ALLEGATI

Tutte le tipologie di istanza di cancellazione possono essere presentate allo sportello ovvero possono essere inviate a mezzo posta.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione, a tutte le tipologie di istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente firmatario ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000.

Le istanze possono essere presentate allo sportello da soggetto diverso dal firmatario. In questo caso, l’Ufficio provvederà ad acquisire anche copia del documento di identità dello stesso.

Nell’ipotesi di cancellazione per avvenuto pagamento è necessario allegare all’istanza il titolo quietanzato.

Ai fini della cancellazione dal registro dei protesti, si considera valida come quietanza, quella avente i seguenti requisiti minimi:

1. il timbro pagato della banca con la data del pagamento apposto sulla cambiale o sull’atto di protesto;
2. la firma del creditore con la dicitura pagato e la data del pagamento apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto;
3. la firma e il timbro dell’Ufficiale levatore con la dicitura pagato e la data del pagamento apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto;
4. la dichiarazione liberatoria non apposta sulla cambiale o sull’atto di protesto, ma resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con allegata la fotocopia di un documento di identità) dal creditore, dalla banca, dall’Ufficiale levatore o da un avvocato munito di mandato.

A parziale deroga di quanto indicato al comma precedente, nel caso di istanze di cancellazione per avvenuto pagamento entro l’anno, ma presentate oltre l’anno dalla levata del protesto, la quietanza rilasciata nella forma di cui al n. 2 deve essere sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del creditore.

All’istanza di cancellazione per riabilitazione deve essere allegata la copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

All’istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità presentata da soggetto diverso dall’Ufficiale levatore o dagli Istituti di credito deve essere allegata la documentazione probatoria.

ART. 6 BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA

Tutte le istanze di cancellazione ed annotazione devono essere in regola con l’imposta di bollo, in quanto si tratta di istanza presentata ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro e volta all’emanazione di un provvedimento.

I diritti di segreteria sono dovuti per ciascun protesto in relazione alle istanze di cancellazione per avvenuto pagamento, per  riabilitazione e per protesto illegittimo o erroneo, anche se provenienti dagli istituti di credito o dagli ufficiali levatori.

I diritti di segreteria sono altresì dovuti per l’istanza di annotazione dell’avvenuto pagamento sul registro informatico.

ART. 7  RITIRO DOCUMENTI

I titoli protestati possono essere consegnati solo al debitore protestato o a un suo delegato.

Alla delega in carta semplice firmata dal debitore protestato deve essere allegata la fotocopia di identità dello stesso.

L’Ufficio procederà ad identificare il delegato, acquisendo agli atti copia del suo documento di identità.

ART. 8 PROTESTI COINTESTATI

Nel caso di cointestazione di protesti a più persone fisiche l’istanza di cancellazione per avvenuto pagamento può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, che richiede la cancellazione anche per le altre.

Nei procedimenti di cancellazione per riabilitazione, nel caso di cointestazione di protesti a più persone fisiche, si procederà a cancellare il solo nominativo di chi ha ottenuto la riabilitazione, in quanto la riabilitazione è personale e si riferisce al debitore e non al protesto.

ART. 9 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL PROCEDIMENTO

In caso di esito negativo del procedimento la Camera di Commercio provvederà a comunicare con raccomandata A.R all’interessato l’esito del procedimento, l’Autorità Giudiziaria cui ricorrere nonché il termine”.

In caso di esito positivo del procedimento, la Camera di Commercio provvederà alla comunicazione all’interessato a mezzo posta ordinaria, fax o mail.

ART. 10 IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLE DETERMINAZIONI DI CANCELLAZIONE

Le determinazioni di accoglimento delle istanze di cancellazione sono immediatamente esecutive, al fine di rispettare il termine di 5  giorni previsto per l’esecuzione del provvedimento.

ART. 11 PROTESTI LEVATI IN MODO ILLEGITTIMO O ERRONEO

La Camera di Commercio potrà procedere all’accoglimento dell’istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto solo quando la stessa sia attestata dall’Ufficiale levatore o dalle aziende di credito ovvero quando l’illegittimità o l’erroneità sia
dimostrata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Potranno essere valutati positivamente ai fini della cancellazione per illegittimità o erroneità eventuali atti interni al procedimento giudiziario che abbiano valore di mezzi di prova (es. consulenza tecnica d’ufficio, dichiarazione di ammissione di responsabilità resa
in giudizio).

In ogni caso, non risultano sufficienti ai fini della valutazione dell’illegittimità o dell’erroneità la dichiarazione in tal senso del richiedente o la denuncia di furto del titolo di credito o la denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria in relazione alla falsità della firma sul titolo di
credito o a qualsiasi altro fatto riguardante il titolo di credito o il protesto.

ART. 12 CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE

L’art. 17 comma 4 L. 108/1996 stabilisce che “il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei Protesti cambiari ed è reclamabile da chiunque vi abbia interesse entro 10 giorni dalla pubblicazione”.

Pertanto, in seguito ad istanza di cancellazione per riabilitazione, l’Ufficio competente procede ad inserire gli estremi del decreto di riabilitazione nel registro informatico in relazione al nome del protestato.

Dopo 10 gg. dall’inserimento della notizia e comunque entro i 20 gg. previsti dalla data di presentazione della domanda, se non perviene notizia in merito ad eventuali reclami, l’UffIcio procede alla cancellazione del nominativo.

ART. 13 PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI PROTESTI

L’attività di pubblicazione degli elenchi dei protesti da parte della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale senza alcun potere discrezionale e consegue automaticamente alla levata del protesto.

Pertanto la Camera di Commercio si limita a riversare nel registro informatico i dati contenuti negli elenchi provenienti dagli Ufficiali levatori, senza avere alcun potere di apportare correzioni d’ufficio ai dati contenuti negli elenchi.

Non compete inoltre alla CCIAA il potere di controllare la legittima e regolare levata del protesto, che avviene sotto la responsabilità dell’Ufficiale levatore.

Spetterà all’Autorità Giudiziaria accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti per la levata del protesto.

Gli elenchi dei protesti sono mensili e devono essere inviati direttamente alla C.C.I.A.A. entro il giorno successivo alla fine di ogni mese.

In base alla circolare M.I.C.A. n. 3504/c del 21.12.2000, in mancanza di riferimenti normativi e per consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile gli elenchi, deve ritenersi che gli stessi debbano contenere i protesti levati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti nell’ultimo elenco inviato (ossia dal 27 del mese precedente al 26 del mese successivo).

La pubblicazione avverrà entro il decimo giorno dalla ricezione di ciascun elenco.

ART. 14 CONSIGL IO PUBBLICITA’ DATI REGISTRO E CONSULTAZIONE ELENCHI

In base alla L. 15 novembre 1995 n. 480 e successive modifiche la notizia di ciascun protesto viene conservata nel registro informatico fino alla sua eventuale cancellazione ovvero, in mancanza di cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.

In base all’art. 12 del DM 316/2000 il registro informatico è accessibile al pubblico.

In base all’art. 4 comma 3 della L. 235/2000, nel caso di cancellazione dal registro, il protesto si considera come mai avvenuto.

Pertanto:

  • I dati contenuti nel registro informatico sono pubblici e sulla base degli stessi la Camera di Commercio può estrarre visure.
  • Non è invece consentito rilasciare visure in relazione a dati che non siano stati pubblicati o che non siano più pubblicati nel registro (quali quelli contenuti negli elenchi pervenuti dai pubblici ufficiali).
  • Non è consentito consultare o estrarre copia dagli elenchi dei pubblici ufficiali se non su specifico ordine dell’Autorità Giudiziaria o su richiesta scritta degli organi di Polizia Giudiziaria.

Le determinazioni di cancellazione dagli elenchi dei protesti non saranno affisse all’albo camerale né rese pubbliche in alcun modo, al fine di tutelare la riservatezza dell’interessato e di non vanificare le finalità del provvedimento stesso attraverso la notizia di un protesto che non risulta ancora nel registro informatico o che è stato già cancellato dallo stesso.

ART. 15 RICHIESTA DI RETTIFICA O CANCELLAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICIALI LEVATORI IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

Dopo che l’elenco è stato pubblicato nel registro informatico, qualsiasi modifica o cancellazione si può fare solo con determinazione dirigenziale.

Se l’elenco non è stato ancora pubblicato, non è necessario fare alcuna determinazione per operare la rettifica o la cancellazione, ma è sufficiente la domanda da parte dell’Ufficiale levatore.

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