Bolli e cambiali – il contrassegno telematico sostituisce la marca da bollo

Il bollo sulla cambiale è pari al 12 per mille dell’importo facciale.  Il bollo va arrotondato ad euro 0,10 per difetto (se la frazione di bollo calcolato arriva fino a 0,05 euro) o per eccesso (negli altri casi).

Il bollo minimo sulla cambiale è di Euro 0,50.

Es.: Valore dell’effetto € 18.968,30.
a) Calcolo del bollo € 18.968,30/1000*12= € 227,6196
c) arrotondamento come visto sopra allo 0,10 inferiore = € 227,60 di bollo per singola cambiale.

La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli.  Per raggiungere l’importo del bollo voluto, sul retro devono essere essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.

I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l’operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l’annullamento). L’annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.

Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.

In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all’asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.

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Fuori corso i foglietti bollati e le marche da bollo per cambiali

Con decreto del 26 maggio 2009, pubblicato in G.U. il 9 giugno 2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.

A partire dal 5 dicembre 2009, il contrassegno “telematico”  sostituirà in modo stabile e definitivo la vecchia marca da bollo cartacea.

Nel dettaglio:

  1. La Finanziaria 2007 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituivano più un sistema di pagamento dell’imposta di bollo . Il Ministero, valutati i tempi per lo smaltimento delle scorte, con il D.M. 25/05/07 aveva dichiarato fuori corso, dal 1° settembre 2007 i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro. Il medesimo provvedimento, però, non aveva dichiarato il fuori corso dei foglietti bollati per cambiali e le marche da bollo per cambiali che, dunque, mantenevano la loro validità;
  2. l”art. 1 del Decreto 26/05/09, dispone che a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, (vale a dire dal 5 Dicembre 2009) i suddetti valori non avranno più diritto di circolare e prevede che, a decorrere dal 9 giugno 2009, possono essere avviate le procedure per la distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori ;
  3. a seguito dell’emanazione del D.M. è previsto che vi sia il solo foglietto per cambiali privo, al momento dell’acquisto, del valore del bollo e sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (rivenditori di generi di monopolio e altri soggetti autorizzati alla vendita), attestante il pagamento dell’imposta dovuta.

Si ricorda che la cambiale è un titolo di credito all’ordine ed attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.

Il titolo nel quale manchi uno dei seguenti requisiti non vale come cambiale (artt. 2 e 101 della “legge cambiaria” – R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e successive modificazioni):

a) la denominazione di cambiale;
b) la promessa incondizionata o l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
c) il nome del beneficiario (pagherò) o del trattario (tratta);
d) il nome del debitore, con l’indicazione del luogo e data di nascita e/o codice fiscale;
e) la sottoscrizione dell’emittente o del traente.

Il contrassegno ha elevatissime caratteristiche di sicurezza, in quanto presenta appositi punti di strappo che ne impediscono il distacco dall’atto senza che lo stesso si laceri, e i dati relativi a ogni valore emesso sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite il gestore informatico del servizio, consentendo di individuare eventuali contraffazioni.

I contrassegni telematici non devono essere più annullati alle Poste.

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22 marzo 2008 alle 5:05 pm

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 12:00

    La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli. Per raggiungere l’importo del bollo voluto, sul retro devono essere essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.

    I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l’operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l’annullamento). L’annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.

    Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.

    In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all’asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.

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