Protesto assegno e Cai

Salve vorrei sottoporvi la mia situazione, premetto che sono un commerciante, ho emesso un assegno il quale è stato protestato per mancanza di provvista il giorno 02/07/08. Mi arriva la comunicazione della banca in merito dandomi come termine ultimo di pagamento tardivo per evitare l’iscrizione al CAI il giorno 12/09/08. Effettuo il pagamento come da ricevuta in mio possesso il giorno 10/09/08 quindi in tempo. Tengo a precisare che l’impiegato allo sportello mi aveva rifiutato il pagamento tre giorni prima e che l’impiegata che ha seguito tutta la pratica era totalmente inesperta. Dopo di che pensavo di aver chiuso la cosa seguendo la legge.Invece il giorno 19/09/08 mi arriva dalla prefettura il verbale di contestazione riferito all’assegno sopra menzionato per la violazione dell’art 2 della legge 386/1990 ecc ecc. In prefettura ho presentato la ricevuta dell’avvenuto pagamento come difesa il giorno 03/10/2008.

Poi mi sono fatto fare una visura personale e l’assegno risulta come protestato con data di levata 04/07/08 e data di iscrizione 08/08/08.

Ora, le mie domande sono queste:la prima è corretto che l’assegno risulti come protestato? o è stato un’errore della banca che non ha mandato la comunicazione di avvenuto pagamento? (inoltre la banca in questione mi ha pure intimato il rientro immediato degli affidamenti) e soprattutto si può sanare questa situazione? e in che modo?

Grazie in anticipo Marco.

Commento di Marco | Mercoledì, 5 Novembre 2008

Nell’archivio C.A.I. vengono inseriti i seguenti dati:

  1. le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista dopo il 4 giugno 2002, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
  2. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazioneo senza provvista, nonché le sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
  3. le generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
  4. le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo; gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

L’emissione di assegni in assenza di autorizzazione o ancora, in assenza di fondi, è punita con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro ai sensi degli articoli 1 e 2 L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

Nel caso di assegno senza autorizzazione l’iscrizione nell’archivio informatizzato CAI è effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mentre nella diversa ipotesi di assegno in difetto di provvista (totale o parziale) l’iscrizione è eseguita dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ed il medesimo non sia stato pagato.

L’iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo. Durante tale lasso di tempo è vietato a qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare i titoli tratti dal medesimo dopo l’iscrizione in archivio, anche se emessi nei limiti di provvista.

La segnalazione per mancato pagamento di assegno senza provvista deve necessariamente essere preceduta da un preavviso di revoca della banca del correntista, che comunica che alla scadenza di sessanta giorni dal termine di presentazione del titolo senza che questo sia stato pagato, il nominativo del traente sarà iscritto nell’archivio con contestuale revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Alla scadenza del medesimo termine di sessanta giorni ed in assenza di pagamento, il traente dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali che li abbiano rilasciati.

La comunicazione – che generalmente deve avvenire mediante telegramma o lettera raccomandata – è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

Nel suo caso la comunicazione di cui sopra è partita dalla banca nel rispetto della normativa CAI ma in ritardo rispetto alla levata del protesto. Ad ogni modo, il protesto comporta l’automatica iscrizione in Cai con le conseguenti sanzioni, anche in caso di tardivo pagamento.

Commento di consulente legale | Giovedì, 6 Novembre 2008

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  • MICHELE 3 marzo 2011 at 10:30

    SALVE HO EFFETTUATO DEI PAGAMENTI CON ASSEGNO PER L’ACQUISTO DI UN OGGETTO IL 15/03/2010. NOTANDO DI NON POTERLI PIU PAGARE HO RIPORTATO L’OGGETTO AL VENDITORE CHE LO HA RIPRESO VENDENDOLO NUOVAMENTE. SOLO CHE NON MIHA RESTITUITO GLI ULTIMI DUE ASSEGNI PER IL QUALE SONO STATO PROTESTATO. E’ PIU DI UN ANNO CHE GLI CHIEDO LE LIBERATORIE NOTARILI E FINALMENTE SI E’ DECISO. SOLO CHE PRATICAMENTE LE LIBERATORIE IO LE RICEVERO SCADUTO L’ANNO DAL PROTESTO. COME POSSO FARE SE PER TOGLIERE PROTESTO E SEGNALAZIONE? PER DI PIU CONTA LA DATA DI CONSEGNA DELLE LIBERATORIE O LA DATA DELLA LIBERATORIA NOTARILE?
    GRAZIE IN ANTICIPO
    MICHELE

    • cocco bill 3 marzo 2011 at 11:05

      Ciao Michele. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.

      Potrà inserire il suo quesito e leggere la risposta dei consulenti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.

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