Il conto consuntivo
(Art. 1124 – Cod. Civ.)
L’Amministratore è tenuto a presentare alla fine di ogni esercizio il rendiconto del suo operato (si veda art. 1130 – comma 4 – cod. civ.). Se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, può essere revocato su ricorso all’autorità giudiziaria di uno o più condomini (si veda art. 1129 – cod. civ.).
La presentazione del conto consuntivo dovrebbe avvenire entro i primi due, tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, prevedere una disposizione al riguardo nel regolamento condominiale sarebbe opportuno.
Il conto consuntivo con il conteggio individuale per ogni condomino viene spedito unitamente all’invito di convocazione per l’assemblea condominiale, per dare modo ai condomini di controllare i conti prima dell’assemblea. Nel conto consuntivo devono risultare i versamenti effettuati dai condomini e le spese addebitate, che poi costituiscono la base per il definitivo importo dovuto dal proprietario per il periodo considerato.
Anche se la legge non prevede una formalità ben precisa per la stesura del conto consuntivo, lo stesso deve essere redatto in maniera corretta, leggibile e rispondente alle entrate e spese effettivamente sostenute. Normalmente vige il principio di cassa, cioè solo le entrate e spese effettivamente sostenute devono apparire nel conto consuntivo, crediti e debiti (come fatture scadute nell’esercizio di riferimento ma non pagate o rate non versate da condomini morosi) non devono essere considerate.
Le singole voci di uscita devono trovare una rispondente documentazione. Fanno parte inoltre l’indicazione dei criteri di ripartizione, l’esposizione della quota parte di ciascun proprietario, detratti i versamenti effettuati nel corso dell’esercizio.
I revisori dei conti, appositamente nominati, hanno il compito di espletare i relativi controlli prima dell’assemblea.
Importante:
l’amministratore, che è anche condomino, non può esercitare il diritto di voto nell’ambito dell’approvazione della delibera che verte sulla sua gestione (trib. Napoli 16.6.1975).
Se esistono fondati sospetti o riserve, anche un solo proprietario può richiedere, al di fuori dell’assemblea condominiale, di visionare documenti e giustificativi di spesa inerenti al conto consuntivo, anche se questo è già stato approvato a maggioranza. Lo stesso condomino può impugnare la delibera di approvazione a maggioranza del conto consuntivo, se le giustificazioni di spesa sono carenti di documentazione (Trib. Genova 5.12.1983).
L’approvazione del conto consuntivo avviene per deliberazione a maggioranza (in seconda convocazione un terzo dei proprietari e un terzo dei millesimi di proprietà).
Decorso il termine di impugnativa di un mese il conto consuntivo si ritiene approvato anche se risultano errori o indicazioni sbagliate.
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Gentilissimi di indebitati.it,
avrei una domanda da porVi:
a novembre del 2007 ho ricevuto il decreto di trasferimento di un appartamento aggiudicato ad un’asta giudiziaria.
L’amministratore di condomio mi ha fatto saldare i debiti del precedente proprietario (8000€) perchè non era riuscita ad ottenere niente mettendosi in lista con i creditori e giustificando la cosa dicendomi che il nuovo proprietario è responsabile del bilancio dell’anno in corso e di quello precedente.
E’ stata una cosa legale? o ho dovuto saldare debiti che non mi competevano?
Il debito non era della proprietà, ma del proprietario.
L’amministratore avrebbe dovuto ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex proprietario e semmai iscrivere ipoteca sull’immobile.
Così ha fatto prima. Certo, per l’amministratore e per l’intero condominio è statavuna fortuna avere un acquirente come lei.