Azione revocatoria di atti del debitore
L’azione revocatoria è regolata dagli articoli 2091 e seguenti del codice civile e dalla legge fallimentare.
Cosa vuol dire esercitare azione revocatoria
Il creditore esercita azione revocatoria degli atti posti in essere dal debitore quando riesce a farli dichiarare inefficaci nei suoi confronti, dimostrando che tali atti sono unicamente finalizzati a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva.
Le condizioni affinchè possa essere esercitata azione revocatoria
Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non può essere soggetto a revoca, invece, l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.
Beni non assoggettabili ad azione revocatoria
A tale proposito va ricordato che non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Il legislatore ha voluto così tutelare l’acquirente nel caso in cui si possa ragionevolmente presumere che egli non sia a conoscenza della situazione di insolvenza conclamata del venditore.
Pagare il giusto prezzo (prezzo di mercato) per un immobile da destinare ad abitazione propria o dei familiari per un immobile il cui proprietario è prossimo a subire azioni cautelari ed esecutive, quindi, con il rischio di essere coinvolto in una azione di revocatoria, dovrebbe garantire, questo la ratio della norma, qualsiasi aspetto fraudolento, di commistione fra venditore ed acquirente o speculativo nel caso in cui l’acquirente sia un professionista.
Effetti dell’azione revocatoria
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia conseguente all’azione revocatoria esercitata, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Prescrizione dell’azione revocatoria
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
Prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi (il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale) e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni sopra indicate non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
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