Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – il nuovo sistema di riscossione INPS

A decorrere dal 1 gennaio 2011, l’INPS ha  introdotto un nuovo sistema di riscossione con la finalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva. Da tale data, infatti, l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Avviso di addebito
Opposizione all’avviso di addebito
Il nuovo sistema di riscossione solo per ruoli consegnati da gennaio 2011
Termini di decadenza
Avviso di addebito da omissione contributiva
Avviso di addebito da accertamento
Rateazioni in fase amministrativa

Avviso di addebito

L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.

L’avviso di addebito deve riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare:

  1. il codice fiscale del contribuente;
  2. la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’INPS o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica;
  3. l’anno ed il periodo di riferimento del credito;
  4. l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
  5. l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
  6. l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito;
  7. la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.

L’assenza, anche di uno solo degli elementi appena indicati  è causa di nullità dell’avviso.

Infine, l’avviso riporta l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.

L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione.

Resta ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione, che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle  disposizioni vigenti.

In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione avvia le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo.

Il successivo comma 15 dello stesso articolo  30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Opposizione all’avviso di addebito

In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.

Il nuovo sistema di riscossione solo per ruoli consegnati da gennaio 2011

Il nuovo sistema di riscossione determina il superamento, con effetto dal 1 gennaio 2011, dell’attuale modalità di gestione del credito sotto due ordini di profili:

  1. abolizione della formazione e consegna del Ruolo all’Agente della Riscossione
  2. abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione.

Resta inteso che, per i crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.

Termini di decadenza

Restano fermi i termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (2), l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame (3).

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 fissa i termini di decadenza e prescrizione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Avviso di addebito da omissione contributiva

L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.  Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, l’Istituto continua ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.

La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avviene qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.

Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione.

Avviso di addebito da accertamento

L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida. Ai fini della formazione dell’avviso di addebito, sia per emissione contributiva che per accertamento, al contribuente viene intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.

Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.

Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46  sopra riportati, l’Istituto procederà comunque alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame.

Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Istituto.

Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva.

In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di 60 giorni, l’Agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.

In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.

In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione.

Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.

Rateazioni in fase amministrativa

A decorrere dal 1 gennaio 2011, il nuovo sistema di riscossione effettuato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestione della rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010.

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  • matteo puglia 19 luglio 2011 at 11:19

    L’avviso di addebito, oltre a sostituire la cartella di pagamento ed eliminare la fase di iscrizione a ruolo, che veniva svolta prima della notifica della cartella stessa, incide su altri aspetti che possono interessare la situazione debitoria. L’efficacia e la valenza giuridica dell’avviso portano infatti a una serie di conseguenze che incidono sull’azienda o sul soggetto debitore.

    In primis, uno degli aspetti più importanti è che l’avviso di addebito, per effetto dell’articolo 30 del Dl n. 78/2010, non può essere sospeso – da parte dell’Inps – in seguito alla presentazione di un ricorso amministrativo ovvero in presenza di un ricorso amministrativo ancora pendente (circolare n. 108/2010). Questo meccanismo, oltre a causare pesanti conseguenze su un’eventuale richiesta del Durc, potrebbe portare altri disagi, lasciando al debitore la sola via del contenzioso giudiziario per sospendere l’avviso.

    Le uniche eccezioni a questa regola riguardano le causali contabili, amministrative o giudiziarie, vale a dire la presenza di pagamenti effettuati e non ancora contabilizzati dall’Inps, la sussistenza di crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora notificati oppure la presenza di ordinanze di sospensione dell’esecutività dell’avviso.

    Con queste premesse, una volta ricevuto l’avviso, al debitore rimangono sostanzialmente tre strade: innanzitutto il pagamento della contribuzione dovuta, entro 60 giorni dalla notifica, anche in forma rateale (presso l’AdR). Peraltro, in caso di ricorso alla rateazione di debiti ancora in fase amministrativa, occorre prestare attenzione che la definizione della stessa – in attesa del piano di ammortamento – non provochi qualche ritardo nell’avvio del pagamento delle rate accordate, con la conseguenza che i crediti inseriti nella dilazione possano essere oggetto di formazione di avviso di addebito. In tale caso il debitore dovrà affrontare il disagio di richiedere lo sgravio all’Inps.

    Esiste poi la possibilità dell’autotutela: qualora ci si accorga che le somme contenute nell’avviso non siano dovute, per errori commessi dall’istituto in fase di verifica o perché già versate (magari in ritardo e non ancora contabilizzate dall’Inps), conviene attivare questo strumento per ottenere la correzione dell’errore da parte dell’istituto. Si avrà così la sospensione dell’avviso e il successivo sgravio definitivo.

    Infine rimane la strada del ricorso giudiziale: l’avviso di addebito, così come avveniva per le “vecchie” cartelle esattoriali, può essere opposto davanti al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che lo ha emesso, entro 40 giorni dall’avvenuta notifica. Il giudice stesso, nel corso del giudizio di primo grado, può sospenderne l’esecuzione per gravi motivi.

    Restano invece esclusi dall’invio dell’avviso di addebito – secondo le disposizioni della circolare Inps n. 168/2010 – i crediti oggetto di rateazione, così come quelli inseriti in un piano di rientro (applicazione web sperimentale per le aziende che operano con il sistema Uniemens). Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà però la revoca della dilazione e la richiesta del saldo del debito residuo, mediante la notifica dell’avviso di addebito da parte dell’Inps. Tale somma non potrà più formare oggetto di rateazione presso l’agente della riscossione e dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

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