Avvio attività – diversi regimi contabili, quale scegliere?
Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.
La scelta, che condizionerà i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d’affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.
Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni.
REGIME ORDINARIO
Il regime ordinario è un regime sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solo se nel periodo di imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori a determinati importi.
Quelli di seguito indicati
- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.
Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.
Adempimenti contabili per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria
Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:
- libro giornale e libro degli inventari;
- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie (o conti di mastro);
- scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
- registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale – nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – o sul libro degli inventari).
Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia.
Come si determina il reddito per ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria
La determinazione del reddito avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa.
REGIME SEMPLIFICATO
Il regime semplificato e dunque la contabilità semplificata si applicano, indipendentemente dall’attività svolta, alle imprese individuali e alle società di persone che, nell’anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori a specifici limiti.
Quelli indicati di seguito:
- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, negli altri casi.
Adempimenti contabili per chi adotta il regime semplificato
La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:
- registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
- registro beni ammortizzabili.
I registri Iva vanno però integrati, riportando:
- entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti ai fini dell’Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.
ATTENZIONE
Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell’apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono non essere tenute purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.
Come si determina il reddito nel regime semplificato
Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell’esercizio, applicando alcune regole specifiche contenute nel T.U.I.R. (nell’articolo 66). Non essendovi l’obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
FORFETTINO
Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive è il regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale, anche noto come “FORFETTINO.
Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito prodotto.
A tale regime fiscale è stato dedicato un apposita sezione, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.
CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONE)
La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.
Il nuovo regime semplificato, indicato spesso come “nuovo forfettone”, nel prevedere una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti, di fatto si è proposto come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per poter agire in autonomia.
Con l’obiettivo primario di favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali, è stato introdotto un semplice sistema di agevolazioni e la guida si offre come strumento di conoscenza del nuovo regime.
In sintesi, in base a quanto previsto, i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.
Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Il calcolo del reddito nel regime contabile FORFETTONE si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva.
I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
- dall’applicazione degli studi di settore;
- dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
Per fare una domanda sui diversi regimi contaibili, su avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Andrea Ricciardi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Andrea Ricciardi e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Avvio attività – forfettino Il forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000). Il forfettino è uno specifico regime fiscale agevolato previsto in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma...
- Regime fiscale di vantaggio o dei nuovi minimi In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato...
- La tassazione dei nuovi minimi ed il regime super semplificato degli ex minimi 1. Il nuovo regime dei minimi Il 1 gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo regime dei minimi che apporta sostanziali novità rispetto al vecchio regime, i cambiamenti rilevanti riguardano soprattutto la tassazione e la ritenuta d’acconto. Le tasse da pagare saranno calcolate ora con una percentuale del 5%...
- Avvio attività – regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi A partire dal 1º gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. “minimi”, e pertanto, dal 2008, i piccoli imprenditori e i professionisti che, di fatto già rientravano nella definizione di contribuenti minimi, sono passati automaticamente al nuovo regime fiscale, il quale garantisce una...
- regime contabile agevolato o supersemplificato per gli ex minimi Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 Articolo 27 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’ 1. Per favorire la costituzione di...
- Avvio attività – segnalazione all’Agenzia delle Entrate Quando si intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un...
- Avvio attività – forfettino e tutoraggio Per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (”forfettino”), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante...
- Lavoro – Avvio attività e agevolazioni Come posso accedere alle agevolazioni per avvio di una attività autonoma? Puoi ottenere delle agevolazioni accedendo alle seguenti leggi: 1) Decreto Legislativo 185/2000 Prevede agevolazioni per i soggetti residenti maggiorenni, senza lavoro nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, con progetti relativi ad avvio di attività autonome...
- Avvio attività – prime formalità fiscali Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere...
- Avvio attività – regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre...
