Avvio attività – ditta individuale o società di persone?

Una delle prime scelte che deve fare chi avvia una attività in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società.

Se si sceglie quest’ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas, società semplice).

E’ importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, l’errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell’impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi.

Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui:

  • la responsabilità patrimoniale: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l’intero patrimonio personale dell’imprenditore;
  • la convenienza fiscale: la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d’impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all’Irpef, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso (“per trasparenza”) rispetto alle ditte individuali;
  • le prospettive economiche e finanziarie dell’attività aziendale: se per l’esercizio dell’attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società.

Alla luce di tali considerazioni, si analizzano, di seguito, dal punto di vista giuridico, le principali caratteristiche della ditta individuale e delle società di persone e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all’altra.

Si tralasciano le società di capitali la cui trattazione esula dalla finalità della presente pubblicazione.

DITTA INDIVIDUALE

La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.

Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.

a) IMPRESA FAMILIARE

L’impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

I partecipanti all’impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell’azienda.

Il titolare dell’impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l’unico responsabile dell’attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari. La normativa fiscale prevede che l’impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura
privata autenticata.

b) IMPRESA CONIUGALE

L’impresa coniugale rappresenta l’unica forma d’impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione.

Le uniche condizioni per la costituzione di un’azienda coniugale sono:

  • la sua costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;
  • i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d’impresa familiare);
  • i coniugi gestiscono entrambi l’impresa senza alcuna posizione di subordinazione.

SOCIETÀ DI PERSONE

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli accomandanti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività. In altri termini, per i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.

Tale responsabilità è, però, sussidiaria. Ciò significa che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente.

Le società di persone sono di tre tipi: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

Vediamo, in sintesi, le principali caratteristiche di ciascuna di esse.

a) SOCIETÀ SEMPLICE

Utilizzando la forma della società semplice è possibile esercitare solo attività non commerciali (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare).

L’atto costitutivo di una società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, mentre è invece obbligatoria l’iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’amministrazione della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Inoltre, se il contratto non dispone diversamente, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soli soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa mediante un esplicito patto contrario. Tale patto, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei (iscrizione nel Registro delle Imprese).

I creditori sociali sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale quanto i beni personali dei soci.

Il socio fruisce, però, di un ridotto beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e può quindi invitare il creditore ad agire preventivamente sui beni della società indicandogli quelli di più facile e pronta convertibilità in denaro.

I creditori particolari del socio, invece, possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se dimostrano che gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i loro crediti. Possono colpire, inoltre, gli utili spettanti al socio debitore tramite il pignoramento presso terzi e procedere al sequestro conservativo della quota dello stesso in sede di liquidazione.

La società semplice si scioglie in caso di:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione, di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).

b) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Per costituire una società in nome collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (adempimento da eseguire entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare.

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale, e può esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali; il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d’impresa.

L’amministrazione, in mancanza di diversa pattuizione, spetta disgiuntamente a tutti i soci. Coloro che hanno l’amministrazione della società devono essere espressamente indicati nell’atto costitutivo.

Anche gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono essere espressamente indicati nell’atto costitutivo: essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.

Per quanto riguarda la responsabilità, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Nel caso in cui è stato stabilito un patto contrario, questo non ha effetto nei confronti dei terzi.

I creditori sociali possono far valere i loro diritti sui beni sociali. Il divieto dei creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci cessa solo dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale.

Invece, i creditori particolari del socio, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Per la società in nome collettivo è previsto che, salvo deroga, nessun socio può svolgere, per proprio conto o altrui, un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad un’altra società concorrente.

L’attività in concorrenza potrà essere svolta, quindi, solo se c’è il consenso degli altri soci.

Per quanto riguarda le cause di scioglimento, la società in nome collettivo si scioglie per:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • dichiarazione di fallimento (solo se ha per oggetto un’attività commerciale);
  • provvedimento dell’autorità governativa;
  • altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Lo scioglimento del rapporto in capo ad un singolo socio può invece avvenire per morte, recesso o esclusione di diritto o facoltativa (cioè per volontà degli altri soci).

c) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Anche la costituzione di una S.a.s. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (l’inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle imprese, con conseguente irregolarità della società).

Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci (da indicare nell’atto costitutivo):

  • accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
  • accomandanti, obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta.

La società in accomandita semplice, che deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio o degli amministratori, agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; la presenza del nome di un socio accomandante nella denominazione comporta a questi la perdita della responsabilità limitata.

L’amministrazione della società può essere conferita solamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari.

Il socio accomandante che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori.

Per la società in accomandita semplice, il divieto di concorrenza sussiste solo per i soci accomandatari.
Le cause di scioglimento sono le stesse di quelle elencate per le società in nome collettivo.

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