Gli ausiliari del traffico possono elevare solo multe per divieto di sosta
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.
Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.
I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.
Pertanto, laddove nel verbale risulti scritto che l’accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale ai sensi della L. 127 art. 17 comma 133 del 15/5/1997, e L. 488/99 art. 68 o similia, il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
fonte: overlex
Per fare una domanda sui controversi poteri di accertamento delle violazioni del C.d.S. attribuiti agli ausiliari del traffico, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.
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