Assegno – i termini di presentazione
L’assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:
- 8 giorni, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Si noti che l’assegno bancario, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno); si perde, tuttavia, l’azione c.d. di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l’assegno bancario, per ottenere il pagamento della somma indicata nell’assegno).
Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l’assegno bancario) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente l’assegno, anche dopo la scadenza del termine (art.35 R.D. 1736/33).
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