Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare
Assegno sbarrato
L’assegno bancario può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l’assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla banca indicata (art.40 R.D. 1736/33).
Assegno non trasferibile
L’assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l’assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l’assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 12,5 mila euro devono essere emessi con clausola “non trasferibile”.
Assegno postdatato
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno bancario non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno bancario quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno bancario con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno bancario presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33). Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
Assegno con clausola “da accreditare”
L’assegno bancario con clausola “da accreditare” non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto del portatore del titolo.
Assegno turistico o “Traveller’s cheque”
L’assegno bancario turistico o “Traveller’s cheque” è emesso da una Banca su una Banca estera a favore di un prenditore: la Banca traente (che l’ha emesso) subordina il pagamento al fatto che il prenditore, dopo aver firmato il titolo al momento dell’emissione, apponga una seconda firma al momento del pagamento (in modo da permettere alla Banca di controllare l’autenticità della firma, se risulti, cioè, uguale alla prima).
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Un assegno anche se non protestabile, perchè il traente ne ha disposto la revoca per la presentazione fuori termine, resta comunque un titolo esecutivo.
Non essendo protestato non può essere esercitata azione di regresso nei riguardi dei giranti, ma resta sempre proponibile l’azione diretta nei confronti del traente.
In questa sezione trova ulteriori informazioni al riguardo.