Assegno postdatato – la legge lo vieta
La data di emissione dell’assegno dev’essere quella effettiva. L’assegno, infatti, e’ un mezzo di pagamento e NON uno strumento di credito come la cambiale.
La legge vieta espressamente l’emissione di assegni postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l’applicabilita’ del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal d.p.r. 642/1972, art.25 (da 20 a 50 volte l’imposta non corrisposta).
Le sanzioni sono comminate dall’Ufficio del Registro (presso l’Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l’assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l’obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l’assegno, pur se postdatato, conserva la sua validita’ di mezzo di pagamento).
Nel caso in cui l’assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) e’ necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare.
Alla regolarizzazione puo’ procedere lo stesso portatore/beneficiario, recandosi presso l’Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potra’ poi rivalersi sul debitore.
L’unica postdatazione tollerata dalla legge (e quindi teoricamente dalle banche, pur se si rilevano differenze interpretative) e’ quella di massimo quattro giorni giustificata dal periodo necessario per far pervenire il titolo in tempo utile per l’incasso, e quindi legata alla distanza fisica tra chi emette l’assegno e chi lo deve ricevere.
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Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2917 cc (Estinzione del credito pignorato), è irrilevante la consegna di un assegno postdatato avvenuta prima del pignoramento. È quanto afferma la Terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.6265/2012) spiegando che nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, mentre quest’ultimo ha l’onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la data del pagamento non può essere desunta dalla data della fattura essendo piuttosto necessaria una quietanza di data certa. L’emissione della fattura infatti può avvenire anche prima del pagamento essendo questo un documento fiscale la cui missione è connessa all’esecuzione della prestazione secondo il principio contabile di competenza.
Quanto al fatto che siamo stati consegnati prima del pignoramento degli assegni postdatati, per la Corte si tratta di circostanza irrilevante. In sostanza se non vi è la prova di un incasso in data anteriore al pignoramento ed essendo al contrario risultante la postadazione degli assegni si deve concludere che l’incasso dell’assegno postdatato, avvenuto in epoca successiva alla notificazione pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex articolo 2917 del codice civile anche se l’assegno è stato consegnato al creditore (debitore esecutato) prima del pignoramento.