Assegno – obbligo della clausola non trasferibile per assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro

Per assegni bancari, postali e circolari di importo pari o superiore a 1.000 euro è obbligatoria la clausola di “non trasferibilità”. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni utilizzabili senza clausola “non trasferibile” esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, ma bisogna corrispondere – a titolo di imposta di bollo – la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno bancario.

Cosa è un assegno
La girata
Assegno non trasferibile
Quando è obbligatoria la clausola “non trasferibile”
Assegno a vuoto o scoperto

Cosa è un assegno

L’assegno è un titolo di creditoo consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca, o alla posta, di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata.

Si tratta quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca o alla posta, presso la quale si detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.

In termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario. Se l’assegno è emesso da una banca allora si parla di assegno circolare (ovvero vaglia cambiario).

L’assegno assomiglia molto alla cambiale tratta per quel che riguarda la struttura, ma ne differisce perché quest’ultima rappresenta prevalentemente uno strumento per concedere e ricevere credito e non per effettuare pagamenti.

L’emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero se si possiede un conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al correntista il libretto degli assegni (carnet).

La girata

Attraverso la girata si trasferisce l’assegno ad un altro beneficiario. L’operazione si concretizza apponendo la firma sul retro del titolo. L’assegno può dunque essere incassato subito oppure può essere “girato” più volte.

Le persone che “girano” l’assegno si assumono la responsabilità della copertura dei fondi; ovvero se il conto sul quale è emesso l’assegno non ha fondi sufficienti, chi ha posto la firma per girata garantirà il pagamento della somma indicata. Esiste la girata piena oppure in bianco.

Nel primo caso si indica il nome della persona a cui si gira l’assegno (es. “per me pagate a Bianco Bianchi”); nel secondo caso si appone solo la firma.

Assegno non trasferibile

L’assegno con la clausola “non trasferibile” invece indica che lo stesso deve essere pagato solamente al beneficiario.

Egli non può per nessun motivo girare l’assegno a nessun altro beneficiario, ma potrà solo procedere all’incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo sull’assegno “non trasferibile”. Si consiglia di ripetere la formula anche sul retro dell’assegno.

Quando è obbligatoria la clausola “non trasferibile”

  • l’indicazione della clausola di non trasferibilità e del nome o della ragione sociale del beneficiario è obbligatoria per tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro;
  • il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, utilizzabili senza clausola “non trasferibile” esclusivamente per importi inferiori a 1.000. Resta fermo l’obbligo del richiedente di corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera richiesto;
  • per il trasferimento di assegni liberi mediante girata non è più necessaria l’apposizione del codice fiscale del girante.

Apponendo due sbarre sulla facciata anteriore, ovvero attraverso lo sbarramento si impone alla banca di pagare solo ad un proprio cliente oppure ad un’altra banca. L’effetto è, pertanto, di far pagare l’assegno ad una persona nota escludendo il cliente occasionale. L’assegno sbarrato, a differenza di quello non trasferibile, può prevedere più girate.

Quando un assegno è spillato, ovvero quando vi si taglia l’angolo superiore sinistro della facciata, significa che ha finito di circolare. Ovviamente ciò impedisce che gli assegni rubati rientrino in circolazione.

L’assegno deve essere presentato alla banca trassata per il pagamento entro 8 giorni se è stato emesso nello stesso comune della banca e 15 se in un altro comune (Se emesso all’estero i giorni diventano 20 o più). In caso contrario l’assegno non sarà protestato se risulterà privo di fondi.

Assegno a vuoto o scoperto

L’assegno a vuoto è un assegno privo di fondi. In questi casi il beneficiario può agire in via di regresso per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i giranti, ma non contro la banca.

L’azione di regresso è possibile se sono rispettati i termini per il pagamento dell’assegno e se è stato constatato il mancato pagamento attraverso l’atto di protesto o la dichiarazione di rifiuto apposta dalla banca.

Coloro che non onorano gli assegni emessi sono, tra l’altro, iscritti in un archivio informatico nazionale (CAI) e vengono interdetti dall’emissione di assegni nell’intero territorio.

Compilazione di un assegno bancario:

Come compilare l'assegno

  1. Il luogo di emissione. E’ un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se l’assegno viene emesso nella medesima località dell’agenzia bancaria dove è intrattenuto il conto corrente, la presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se emesso in altra località i termini salgono a 15 giorni.
  2. Data di emissione: E’ un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l’assegno al beneficiario. E’ ammessa una post-datazione di 4 giorni.
  3. L’importo in cifre: Vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l’importo sia intero. Si scriverà, ad esempio, “534,00″. Nel caso invece in cui non sia intero, si dovrà scrivere “534,71″.
  4. L’importo in lettere: In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l’importo in lettere. L’assegno è comunque valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di prima, l’importo in lettere sarà “cinquecentotrentaquattro/00″, nel caso in cui l’importo sia intero. In caso di cifra non intera “cinquecentotrentaquattro/71″.
  5. Il beneficiario: è colui al quale viene pagato l’assegno. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l’assegno; in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure “a me medesimo” o “all’ordine mio proprio”. Viene utilizzato per l’incasso diretto presso la propria banca.
  6. La sottoscrizione dell’emittente: è la firma autografa che deve corrispondere a quelladepositata in banca.

fonte Banca di Credito Cooperativo di Flumeri

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  • andrea 21 marzo 2009 at 00:11

    ho emesso un assegno postale. al momento della presentazione da parte del beneficiario mancavano i fondi. l’ufficio mi ha chiamato e io sono andato (nella stessa giornata) a coprire l’assegno. tale assegno, nei giorni seguenti, mi è stato regolarmente addebitato, con una tassa di 15 euro. dopo qualche settimana mi è arrivato un foglio della posta che diceva che dovevo dimostrare di aver pagato l’assegno e il 10% al beneficiario. perchè, se l’assegno mi è passato regolarmente nel conto? hanno sbagliato a chiedermi questa procedura o no? potevo capire il discorso dei 60 gg etc se non avevo pagato, se non mi era passato nel conto, ma così mi suona strano. e come faccio se l’assegno l’ho emesso in un luogo lontano da casa mia?

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