Assegno – una guida completa
Una guida indispensabile per compilare assegni bancari e postali e per comprendere le conseguenze che derivano dall’emettere assegni a vuoto o con copertura parziale.
Assegno è uno strumento di pagamento con il quale il cliente titolare di un conto corrente da’ alla propria banca una disposizione di pagamento che potrà essere a favore di una determinata persona (all’ordine) o al portatore. Giuridicamente si tratta di un titolo di credito (a vista) che ha valore di titolo esecutivo, quindi di strumento tramite il quale e’ possibile, in caso di mancato pagamento, agire direttamente sul patrimonio del debitore.
PRESUPPOSTI DELL’ASSEGNO
I presupposti su cui si basa il suo funzionamento sono da una parte la disponibilita’ di denaro sul conto (considerando anche gli eventuali fidi) e dall’altra l’autorizzazione della banca all’emissione.
Deve obbligatoriamente contenere:
- la denominazione di assegno inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e’ redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome della Banca emittente che deve pagare (trattario) e le coordinate del conto corrente su cui l’assegno e’ appoggiato;
- il luogo di pagamento;
- la data e il luogo di emissione;
- la sottoscrizione del soggetto che lo emette (il traente titolare del conto corrente).
Il titolo dove manca uno dei detti elementi non vale come assegno, escluso il caso in cui:
- manchi l’indicazione del luogo di pagamento: in questo caso vale il luogo indicato a fianco del trattario. In mancanza di altre indicazioni l’assegno e’ pagabile nel luogo di emissione o nel luogo dove il trattario ha la sua sede;
- manchi il luogo di emissione: in questo caso si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al traente.
La somma da pagare viene espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza vale la cifra scritta in lettere. Se la somma e’ scritta piu’ di una volta -in cifre od in lettere- vale quella minore.
All’atto del rilascio da parte della banca dei moduli di assegno il correntista richiedente dovra’ dichiarare di non essere interdetto all’emissione di assegni (magari conseguentemente all’emissione di un assegno senza provvista o senza autorizzazione con successiva iscrizione al CAI).
Una falsa dichiarazione in tal senso comporta la reclusione da sei mesi a due anni (si veda l’art.37 del d.lgs.507/99).
Per l’assegno non e’ prevista accettazione, ne’ del debitore (ovviamente, visto che e’ lui stesso che lo emette) ne’ della banca incaricata di pagare. La banca quindi NON e’ direttamente obbligata verso il portatore riguardo al buon esito dello stesso, essa si impegna solo nei confronti dell’emittente (traente) in base allo specifico contratto (convenzione di assegno).
Quel che puo’ semmai essere chiesto alla banca emittente per cautelarsi da eventuali problemi legati alla mancata riscossione e’ chiederle il cosiddetto “benefondi” ovvero notizie sulla copertura dell’assegno.
Questa informazione, secondo le regole della privacy, puo’ essere data soltanto ai soggetti legittimati all’incasso o alla negoziazione dell’assegno e deve limitarsi a confermare o meno l’esistenza dei fondi necessari a coprire lo stesso, senza aggiungere alcun dato in piu’.
IL PAGAMENTO
L’assegno puo’ essere pagabile ad una persona determinata o al portatore (se non viene indicato niente, il titolo si intende emesso al portatore). L’assegno puo’ anche essere emesso all’ordine dello stesso traente (tramite la formula “mio proprio” o simili), generalmente allo scopo di prelevare contanti allo sportello.
L’assegno e’ pagabile unicamente a vista, ed ogni disposizione contraria si considera come non scritta. Esso deve quindi essere presentato al pagamento subito dopo l’emissione, entro precisi termini che sono:
- otto giorni se e’ pagabile nello stesso Comune in cui e’ stato emesso;
- quindici giorni se e’ pagabile in un Comune diverso all’interno del territorio italiano;
- trenta giorni se e’ pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita’ italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
- sessanta giorni se e’ pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita’ italiana.
L’assegno emesso in Paese diverso da quello nel quale e’ pagabile deve essere presentato entro 20 giorni o 60 giorni a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso continente o in continenti diversi.
La scadenza del termine non impedisce di per se’ la presentazione dell’assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore.
Il traente (colui che ha emesso l’assegno), puo’ pero’ cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca -per iscritto- la “revoca dell’ordine di pagamento”dopo la scadenza dei termini di presentazione.
Cosi’ facendo impedisce alla banca sia di pagare il titolo presentato in ritardo, sia di protestarlo, liberandola da ogni responsabilita’ al riguardo.
In pratica i termini di presentazione suddetti sono quelli che delimitano -a favore del traente che abbia disposto la revoca all’ordine di pagamento- il periodo in cui l’assegno deve risultare coperto dalla provvista presente sul conto corrente. Con tale revoca il traente si libera da tale onere, e quindi da tutti i rischi legati al mancato pagamento dell’assegno (protesto, iscrizione al Cai, sanzioni, etc.).
E’ importante sapere comunque che l’assegno, anche se non presentato nei termini, rimane sempre un titolo esecutivo che permette al portatore di rifarsi sul traente. Senza il protesto, pero’, il portatore perde la possibilita’ di agire contro gli altri eventuali obbligati, i giranti. Per informazioni sulle azioni di regresso si veda piu’ avanti.
Il trattario che paga l’assegno puo’ esigere che lo stesso gli venga consegnato quietanziato. Il portatore non puo’ rifiutare pagamenti parziali, con menzione e quietanza posta sull’assegno.
Il soggetto che risponde principalmente del pagamento e’ il traente. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilita’ si ha per non scritta.
OBBLIGATORIETA’ ED EFFETTI DELLA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”
L’assegno con la clausola “non trasferibile” non puo’ essere pagato se non al “prenditore” che puo’ accreditarlo sul proprio conto corrente.
Egli non puo’ girare l’assegno se non ad una banca con la girata “per incasso” o “valuta per incasso”. Le girate apposte nonostante il divieto si considerano come non scritte, ed anche l’eventuale cancellazione della clausola si considera mai fatta.
La clausola puo’ essere apposta anche da un girante (quindi dopo una o piu’ girate regolari), con gli stessi effetti.
La clausola “non trasferibile” e’ obbligatoria per tutti gli assegni bancari (postali e circolari) di importo uguale o superiore ai 1.000 euro.
Gli assegni che il traente intesta a se stesso -con le formule “mio proprio”, ” a me medesimo”, etc.- possono anche essere di importo superiore ai 1.000 euro ma saranno sempre “non trasferibili” ed utilizzabili solo per l’incasso di denaro (si vedano le nuove regole sulla girata, inserite piu’ avanti).
Gli assegni di importo uguale o superiore ai 1.000 euro emessi senza clausola “non trasferibile” o senza il nome del beneficiario sono pagabili, ma la Banca che provvede deve segnalare l’irregolarita’ al Ministero dell’Economia che puo’ comminare delle sanzioni.
EFFETTI DELLA CLAUSOLA “DA ACCREDITARE”
Il traente o portatore dell’assegno puo’ vietare che lo stesso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole “da accreditare” o altra espressione equivalente.
In questo caso l’assegno non puo’ che essere versato o fatto passare da un conto corrente (pur incassando successivamente la somma). La banca, conseguentemente, puo’ consentire l’accredito solo ai proprio correntisti. L’eventuale cancellazione di tale clausola si considera come mai fatta.
INCASSO DELL’ASSEGNO “SBARRATO”
Lo sbarramento di un assegno -ovvero l’apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore- comporta l’obbligo per la banca emittente di pagare solo a un’altra banca o ad un proprio cliente (sbarramento generale).
Se fra le due sbarre vi sia apposto il nome di un banchiere, l’assegno potra’ essere pagato solo a questo oppure, se esso coincide con il trattario (la banca emittente), ad un suo cliente (sbarramento speciale).
In poche parole il beneficiario di un assegno sbarrato non puo’ riscuoterlo se non versandolo su un conto corrente.
L’eventuale cancellazione dello sbarramento o del nome della banca si considera come mai fatta.
LA GIRATA DELL’ASSEGNO
Tutte le girate devono essere obbligatoriamente nominative, ovvero fatte ad una persona determinata.
Gli assegni bancari -postali e circolari- di importo uguale o superiore ai 1000 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola “non trasferibile” e non sono quindi girabili
Gli assegni emessi all’ordine dell’emittente (con le espressioni “mio proprio”, “a me medesimo”, “m.m.”, etc.) possono essere girati -per l’incasso- SOLO ad una banca o alle poste. Essi quindi vengono sempre ritenuti NON TRASFERIBILI e non possono piu’ essere utilizzati per pagare ma solo per incassare contanti.
Il girante, salvo clausola contraria, risponde del pagamento solidalmente con gli altri giranti e con il traente. Egli puo’ vietare nuove girate apponendo la clausola “non all’ordine”, ed il questo caso non e’ responsabile verso coloro i quali l’assegno venga comunque girato.
Questa clausola quindi implica la non trasferibilita’ dell’assegno, e l’unica girata possibile rimane quella “per incasso” (o “valuta per incasso”) tramite la quale il beneficiario riscuote le somme recandosi in banca.
La girata deve essere incondizionata, e qualsiasi condizione venisse apposta risulterebbe come non scritta. Essa deve riguardare l’intero assegno (non puo’ essere parziale) .
Riassumendo:
- gli assegni di importo uguale o superiore ai 1.000 euro devono essere nominativi (con indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario) e “non trasferibili”;
- gli assegni emessi al proprio ordine (con clausole tipo “mio proprio”, “a me medesimo”, etc.) di qualsiasi importo NON possono essere girati se non per essere incassati o versati.
L’AVALLO DELL’ASSEGNO
Il pagamento di un assegno puo’ essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Questa garanzia puo’ essere prestata da un terzo o anche da un firmatario dell’assegno.
Esso e’ eseguito apponendo la dicitura “per avallo” o una equivalente sull’assegno o sull’allungamento, con sottoscrizione dell’avallante.
Puo’ bastare anche la sola sottoscrizione posta sulla faccia anteriore dell’assegno. Se l’avallante desidera garantire un soggetto diverso dal traente lo deve specificare.
Il soggetto avallante e’ obbligato in solido per il pagamento con la persona per cui ha dato avallo.
MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO – IL PROTESTO E L’AZIONE DI REGRESSO
Abbiamo gia’ detto che i soggetti responsabili del pagamento sono il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti, soggetti che rispondono in solido dell’obbligazione.
Il beneficiario/portatore puo’ agire contro questi soggetti (individualmente o congiuntamente senza dover per forza osservare l’ordine nel quale si sono obbligati), nel caso in cui l’assegno non venga pagato, tramite un’azione detta “di regresso”. Tale azione, essendo l’assegno un titolo esecutivo, e’ tipicamente quella esecutiva che inizia con l’atto di precetto (un’intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.
Se il portatore agisce direttamente contro il traente – tipicamente nel caso di assegno senza girate – non sono necessarie particolari formalita’ e non e’ necessario ne’ che l’assegno sia stato presentato tempestivamente ne’ che venga levato il protesto.
L’azione di regresso fatto contro gli altri obbligati (i giranti e i loro avallanti) e’ invece condizionata sia alla presentazione dell’assegno entro i termini sia alla levata del protesto o all’emissione di una dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.
Il protesto e’ un atto pubblico -redatto da un notaio, pubblico ufficiale o segretario comunale- nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della banca di pagare. La “constatazione equivalente” e’ invece una dichiarazione del trattario (la Banca che deve pagare) posta sull’assegno con indicazione del luogo e giorno della presentazione.
Tale dichiarazione (datata ed attestante che l’assegno e’ stato trasmesso in tempo utile e non pagato) puo’ anche essere emessa da una “stanza di compensazione”, ovvero da uno degli uffici che si occupano della regolamentazione dei rapporti di credito/debito tra le varie Banche.
Sia il protesto che la constatazione equivalente devono farsi prima che sia scaduto il termine di presentazione dell’assegno al pagamento (si veda la sezione “Pagamento”).
Il portatore potra’ pretendere, oltre all’importo dell’assegno, gli interessi legali (calcolati dal giorno della presentazione) nonche’ le eventuali spese relative al protesto o alla constatazione equivalente.
Dal momento in cui il soggetto che subisce l’azione paga, questi puo’ pretendere la consegna dell’assegno quietanziato, col protesto o con la constatazione equivalente.
Se a pagare e’ il girante, questi puo’ cancellare la propria girata nonche’ quella dei giranti successivi.
L’azione di regresso si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Le azioni tra i diversi obbligati al pagamento (giranti) si prescrivono invece in sei mesi dal giorno in cui l’obbligato ha pagato o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata promossa contro di lui.
Decorsi i sei mesi rimangono comunque fattibili l’azione causale e l’azione di arricchimento.
L’azione causale e’ quella legata al rapporto che ha dato causa all’emissione dell’assegno (poggiato su una fattura, un contratto, etc.) fattibile utilizzando l’assegno semplicemente come prova sulla cui base ottenere in sede giudiziaria un provvedimento esecutivo -tipicamente un decreto ingiuntivo-.
L’azione di arricchimento, e’ invece quella fatta contro il traente o il girante per cercare di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore). Si tratta di un’azione la cui fattibilita’ e’ valutabile solo con l’aiuto di un legale, e che si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione di regresso.
Ambedue le azioni sono fattibili in Tribunale con l’intermediazione di un avvocato che e’ bene consultare fin dalle prime fasi valutative.
EFFETTO DELLE CLAUSOLE “SENZA SPESE” E “SENZA PROTESTO”
Il traente, il girante o l’avallante possono, apponendo e firmando le clausole “senza spese” o “senza protesto” od equivalenti, dispensare il portatore dall’obbligo di protesto o della dichiarazione equivalente gia’ detta per esercitare il regresso.
Questa clausola non dispensa il portatore dalla presentazione dell’assegno nei termini previsti, ne’ dagli avvisi.
Se la clausola e’ apposta dal traente i suoi effetti ricadono su tutti i firmatari, mentre se e’ apposta da un girante o da un avallante, i suoi effetti ricadono solo su questi soggetti.
L’ASSEGNO SENZA PROVVISTA E L’ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE – ISCRIZIONE AL CAI E SANZIONI
Il tutti i casi in cui il pagamento non avviene, sia per mancanza fondi che per mancanza dell’autorizzazione ad emettere assegni, le tipiche conseguenze -a prescindere dal fatto che l’assegno venga protestato o meno- sono l’iscrizione alla CAI (centrale di allarme interbancaria) e l’applicazione di determinate sanzioni amministrative, con il conseguente divieto di emettere assegni per sei mesi (la cosiddetta “revoca di sistema”).
L’ASSEGNO CIRCOLARE
L’assegno circolare e’ emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata al momento dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente.
Esso contiene quindi l’impegno della banca a pagare a vista una somma determinata, ed offre certamente piu’ ampie garanzie al beneficiario rispetto al tradizionale assegno . E’ pagabile “a vista” e non puo’ essere emesso “al portatore”, ma a favore di uno specifico beneficiario.
Deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l’indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l’assegno e’ emesso, nonche’ la sottoscrizione della banca emittente.
L’assegno circolare deve essere presentato all’incasso entro 30 giorni dall’emissione, altrimenti il possessore non puo’ piu’ agire con le azioni di regresso.
All’assegno circolare sono applicabili tutte le disposizioni gia’ dette relative al pagamento, alla girata, alle clausole di non trasferibilita’, alla sbarratura, al protesto e alle azioni di regresso. Stessa cosa per tutte le novita’ introdotte dalla legge antiriciclaggio gia’ dette.
Le azioni di regresso che riguardano un assegno circolare sono fattibili dal portatore nei confronti dei giranti e dei loro avallanti nei rari casi in cui la banca emittente non paghi.
La condizione per poter effettuare tale azione e’ l’aver presentato l’assegno al pagamento entro 30 giorni dall’emissione. L’azione contro la banca emittente si prescrive in tre anni dall’emissione dell’assegno.
ASSEGNO TURISTICO O TRAVEL CHEQUE
Assimilabile all’assegno circolare e’ quello turistico o “travel cheque”
Esso viene emesso dalla banca su richiesta del cliente e viene compilato con la valuta del Paese di destinazione dello stesso.
Una volta giunto a destinazione questi puo’ ritirare l’importo dell’assegno nella valuta locale. Una particolarita’ di questo assegno e’ la doppia firma del cliente. La prima viene messa all’emissione, l’altra al ritiro del denaro.
ASSEGNI DI TRAENZA E DI QUIETANZA
Simili al circolare sono anche gli assegni bancari di traenza e quietanza, poiche’ vengono emessi a fronte di fondi precostituiti. Essi sono utilizzabili per il solo fine per il quale sono stati emessi, ovvero per il trasferimento di denaro verso soggetti dei quali non si conoscono i riferimenti bancari.
Gli assegni di traenza sono tipicamente usati dagli enti pubblici di tesoreria e dalle aziende per i rimborsi o gli accrediti, come i vari gestori (Telecom, Enel, fornitori di gas, etc.), le compagnie assicurative per rimborsare i sinistri, etc.
Sono emessi con la clausola “non trasferibile” e hanno una validita’ prefissata e inderogabile. Devono quindi essere incassati entro il termine in essi indicato, altrimenti perdono di validita’. Anche per questi assegni sono previste due firme del beneficiario, da apporre prima dell’incasso.
CASI PARTICOLARI
ASSEGNO ALTERATO
In caso di alterazione del testo di un assegno chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, mentre chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELL’ASSEGNO
In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’assegno, se ne puo’ fare denuncia alla banca trattaria e chiedere il cosiddetto “ammortamento” facendo ricorso al Tribunale del luogo in cui l’assegno e’ pagabile o del luogo in cui il richiedente ha domicilio.
L’ammortamento e’ una procedura tramite la quale viene -nello stesso tempo- privato di validita’ l’assegno sottratto, smarrito o distrutto e data la possibilita’ al proprietario dello stesso di incassarne l’importo.
Il Tribunale in pratica emette un decreto con il quale il viene autorizzato il pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, salvo opposizione. Decorso tale termine senza opposizione l’assegno non ha piu’ alcuna efficacia e la riscossione puo’ avvenire con il decreto di ammortamento.
L’ammortamento non e’ previsto per gli assegni non trasferibili. In questi casi si ha diritto ad ottenere -a proprie spese- un duplicato dell’assegno denunciandone lo smarrimento, il furto o la distruzione al traente e alla banca trattaria.
In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno circolare, puo’ procedere alla richiesta di ammortamento sia il beneficiario che la banca emittente.
E’ competente il Tribunale di qualsiasi luogo in cui vi sia uno sportello della banca che ha emesso l’assegno circolare, oppure il luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
Se l’assegno circolare e’ emesso con la clausola “non trasferibile” la procedura di ammortamento non e’ necessaria.
Il prenditore in questo caso ha diritto di ottenere, dopo 20 giorni dalla denuncia, il pagamento dell’assegno direttamente presso la filiale alla quale la denuncia e’ stata fatta.
ASSEGNO POSTDATATO
La data di emissione dell’assegno dev’essere quella effettiva. Esso, infatti, e’ un mezzo di pagamento e NON uno strumento di credito come la cambiale.
La legge vieta espressamente l’emissione di assegni bancari postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l’applicabilita’ del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal d.p.r. 642/1972, art.25 (da 20 a 50 volte l’imposta non corrisposta).
Le sanzioni sono comminate dall’Ufficio del Registro (presso l’Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l’assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l’obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l’assegno, pur se postdatato, conserva la sua validita’ di mezzo di pagamento).
Nel caso in cui l’assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) e’ necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare.
Alla regolarizzazione puo’ procedere lo stesso portatore, recandosi presso l’Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potra’ poi rivalersi sul debitore.
L’unica postdatazione tollerata dalla legge (e quindi teoricamente dalle banche, pur se si rilevano differenze interpretative) e’ quella di massimo quattro giorni giustificata dal periodo necessario per far pervenire il titolo in tempo utile per l’incasso, e quindi legata alla distanza fisica tra chi emette l’assegno e chi lo deve ricevere.
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