Assegno bancario – girate e protesto
Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.
Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.
Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell’attestazione del rifiuto de pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da:
- la dichiarazione del trattario (ovvero, la Banca) scritta sull’assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
- la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall’assegno e non pagata.
Il portatore del titolo potrà richiedere:
- l’ammontare dell’importo non pagato risultante sull’assegno;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o le altre spese. (art.50 R.D. 1736/33);
- la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell’assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge 15/12/90 n.386).
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Se un assegno bancario non pagato per mancanza di fondi non viene protestato in tempo utile può essere comunque usato per l’emanazione di un decreto ingiuntivo?
Sì, ma deve essere accompagnato da altre prove di sussistenza del debito.
Insieme ad altre prove di sussistenza del debito. L’assegno da solo non basta.