Nuove norme antiriciclaggio per assegni contanti libretti di risparmio – Decreto legge “Salva Italia”
Antiriciclaggio – Assegni e contanti
Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 – cosiddetto “Salva Italia” – sono state apportate modifiche alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, relative al l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.
La nuova normativa antiriciclaggio entra in vigore a partire dal 1° febbraio 2012 . Per importi pari o superiori a 1.000 euro:
- è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.
I trasferimenti in contanti per importi pari o superiori a 1000 euro vanno effettuati tramite le banche, le poste e gli istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante bonifici, carte di pagamento,
Inoltre, il decreto, per la parte riguardante le norme antiriciclaggio ha previsto che dal 1° aprile 2012 , il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012 .
Con riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante viene inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.
Irregolarità e sanzioni
Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni di importo pari o superiori ai 1.000 euro e’ punibile con una sanzione amministrativa variabile dall’1 al 40% dell’importo del trasferimento, di minimo 3.000 euro. Tali sanzioni vengono irrogate dal Ministero dell’economia con applicazione della legge 689/81 (sanzioni amministrative).
Se la violazione supera i 50.000 euro la sanzione applicabile varia dal 5% al 40%, sempre con minimo di 3.000 euro.
Se la violazione non supera i 250mila euro e’ possibile effetuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando il 2% o il 10% (doppio del minimo) dell’importo del trasferimento di denaro entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.
Le sanzioni suddette non si applicano per violazioni commesse tra il 6/12/2011 e il 31/1/2012 quando riferite a importi compresi tra i 1.000 e i 2.500 euro.
Antiriciclaggio – Libretti di risparmio al portatore
Con l’entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio, dal 1° aprile 2012, chi possiede libretti al portatore, emessi da banche o dalla posta, con somme superiori a 999,99 euro incapperà in multe salate.
I libretti si distinguono tra nominali (chi li possiede non ha problemi con la nuova normativa) e al portatore. I primi sono associati a persone fisiche, i secondi invece non hanno collegamenti con l’utilizzatore e possono essere usati da chiunque ne sia in possesso. Il prelievo di contanti od il deposito va comunque effettuato presentando un documento d’identità e il codice fiscale.
Chi possiede libretti al portatore deve regolarizzarli entro il 31 marzo 2012, portando il risparmio al di sotto della soglia di 1.000 euro. Per trovarsi in regola con la nuova normativa antiriciclaggio, bisogna recarsi in banca oppure in posta, prelevare le eccedenze, chiudere il deposito oppure trasformarlo in un libretto nominale.
Viene inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mila euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
Chi non effettuerà l’operazione nei termini fissati dal decreto legge è soggetto ad una multa che può anche essere pari al saldo del libretto stesso.
In base alla normativa antiriciclaggio vigente, gli istituti sono tenuti a segnalare al Ministero delle Finanze eventuali trasgressori, ma soltanto dal momento in cui un cliente si presentasse allo sportello con un libretto che vanta un risparmio superiore ai 1.000 euro. In sostanza il governo non chiede un elenco preventivo degli intestatari, ma impone un controllo diretto agli operatori.
In tal modo i libretti “dormienti” – cioè, quelli sui quali da anni non vengono effettuate operazioni di prelievo o deposito – potranno restare tali ad oltranza, mentre saranno puniti coloro che ancora li utilizzano costantemente oltre la soglia limite.
Dal momento che i libretti al portatore sono un’abitudine di risparmio piuttosto in voga nel passato, sono soprattutto gli anziani ad usufruirne, magari per depositare parte della pensione oppure per accantonare piccole somme.
Una pratica abbastanza diffusa riguarda invece coloro che affittano un immobile e pretendono, come deposito cauzionale, un libretto al portatore con la somma dovuta. Pure in questo caso il libretto dovrà rientrare nei nuovi parametri anche se il vincolo fosse legato alla clausola contrattuale.
Pagamento stipendi, pensioni e compensi – Bollo sui conti correnti
In ossequio alle nuove norme antiriciclaggio, sarà dunque pari a mille euro anche la soglia massima dei pagamenti per cassa e l’importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante.
Oltre tale limite gli emolumenti debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante.
Al fine di incentivare l’accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.
Per i conti correnti bancari/postali e i rendiconti dei libretti di risparmio, la tassa continuerà a essere di 34,20 euro l’anno se il cliente è una persona privata. L’imposta di bollo è invece del tutto cancellata se il valore medio di giacenza «risultante dagli estratti e dai libretti» non supera i cinque mila euro. In pratica se durante l’anno, tra entrate e uscite, la disponibilità media del vostro conto non supera questa soglia, non si pagherà il bollo.
Novità per le pensioni oltre i mille euro
Le pensioni oltre i mille euro saranno pagate cash ancora fino a giugno. Slittato da maggio al primo luglio (decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 – G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – suppl. Ordinario n. 85) lo stop al pagamento contante delle pensioni oltre i mille euro. I pensionati avranno quindi ancora tempo per aprire un conto corrente sul quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a mille euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3).
Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).
Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.
Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies.
“In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.“
Per porre una domanda sull’assegno bancario, sulla cambiale, su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sulle nuove norme antiriciclaggio e su tutti gli argomenti correlati all’articolo clicca qui.
La registrazione al forum è gradita, ma non è obbligatoria. Puoi inserire il tuo quesito e leggere la risposta del consulente anche come semplice ospite visitatore.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Lilla De Angelis ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Lilla De Angelis e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Lilla De Angelis e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Lilla De Angelis ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Assegno – i termini di presentazione L’assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il...
- Assegno – una guida completa Una guida indispensabile per compilare assegni bancari e postali e per comprendere le conseguenze che derivano dall’emettere assegni a vuoto o con copertura parziale. Presupposti dell’assegno Il pagamento Obbligatorietà ed effetti della clausola “non trasferibile” Effetti della clausola “da accreditare” Incasso dell’assegno “sbarrato” La girata dell’assegno L’avallo dell’assegno Mancato pagamento...
- Assegno – traente trattario e beneficiario Perché l’assegno bancario sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: l’indicazione della data e del luogo di emissione; la somma da pagare; la firma del traente; la denominazione di assegno bancario. . Per riepilogare Il traente è chi emette l’assegno bancario. Il “trattario” è la banca presso la...
- Assegni e bonifici – data valuta e data disponibilità Data valuta e data disponibilità per Bonifico bancario Data valuta e data disponibilità devono coincidere. La data valuta - vale a dire la data dalla quale cominciano a maturare gli interessi per gli importi accreditati tramite bonifico bancario – decorre dal momento in cui la banca riceve il versamento. La data disponibilità –...
- Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare Assegno sbarrato L’assegno bancario può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l’assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno bancario può recare anche tra...
- Assegno – obbligo della clausola non trasferibile per assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro Per assegni bancari, postali e circolari di importo pari o superiore a 1.000 euro è obbligatoria la clausola di “non trasferibilità”. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni utilizzabili senza clausola “non trasferibile” esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, ma bisogna corrispondere – a titolo...
- Assegno – scoperto, protesto, postdatato Cosa è un assegno bancario Funzione economica di un assegno bancario Requisiti formali di un assegno bancario Le girate Il protesto Assegno sbarrato Assegno non trasferibile Assegno postdatato Assegno con clausola “da accreditare” Assegno turistico o “Traveller’s cheque” L’emissione di assegni c.d. “assegni a vuoto” CAI – Archivio BANKITALIA Cosa...
- CAI Centrale Allarme Interbancaria e protesti – nuova disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari Per debiti derivanti da assegni c.d. a vuoto o scoperti oggi, per fortuna, non si va in galera. Fino ad una decina di anni fa non era così! Infatti, solo con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati connessi all’emissione di assegni a vuoto...
- Assegno bancario – girate e protesto Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto...
- articolo modello Sommario Una guida indispensabile per compilare assegni bancari e postali e per comprendere le conseguenze che derivano dall’emettere assegni a vuoto o con copertura parziale. Indice dei contenuti Presupposti dell’assegno Il pagamento Obbligatorietà ed effetti della clausola “non trasferibile” Effetti della clausola “da accreditare” Incasso dell’assegno “sbarrato” La girata dell’assegno...


Ora è finalmente chiaro perchè i tecnici del governo Monti hanno preteso che tutte le pensioni fossero canalizzate nei conti-correnti.
Altro che evasione o riciclaggio, per quanto apparisse improbabile si celassero sotto le mentite spoglie di anziani con pensioni di pochi centinaia di euro al mese, pericolosi mafiosi o grandi evasori.
Niente di tutto questo, i poveri pensionati rimanevano tali e, probabilmente, a causa della crisi, non sono riusciti a pagare il canone tv. E naturalmente entra in scena il perverso meccanismo di Equitalia e le sue cartelle esattoriali.
Ma le pensioni si possono pignorare solo per un quinto, a volte, per decisione del giudice, anche per un decimo: di qual l’escamotage.
L’ente di riscossione, di concerto con l’esecutivo, ha escogitato il sistema per aggirare la legge: i conti correnti si possono pignorare per intero e in tutta legalità.