Appendice alle istruzioni per la dsu – dichiarazione sostitutiva unica per il nucleo familiare isee

A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall’INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l’ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;

2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;

3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,571;

4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);

5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre al valore di cui al punto 4 solo 10 milioni di lire se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l’eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell’ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;

7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell’abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell’abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest’ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);

8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare): se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l’ISP per 0,2;

10. Sommare l’ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l’indicatore della situazione economica (ISE);

11. Per ottenere l’ISEE, dividere l’ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero Parametro dei componenti 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L’INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare)

- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo – Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto

- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall’ente (indicare l’ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata

- Data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare

Si riporta l’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

“Art. 1-bis Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.”

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*) (*) vedasi nota all’articolo 49

g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; ] (**)

b) …

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per l’esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898:

“Art. 3. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

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