Annotazione protesto cambiali per pagamento effettuato oltre i 12 mesi dal protesto
Ai sensi dell’art. 4 legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l’annotazione sul registro informatico…”
È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell’effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall’atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento.
Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla “cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – (cancellazione per riabilitazione)”
Modulo (facsimile) di domanda


(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto all’ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall’interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP n. 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
Per fare una domanda sull’istanza di annotazione nel R.I.P. dell’effettuato pagamento, sul protesto, sulle restrizioni del credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
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