Amministrazione condominiale
Il Regolamento di condominio
(Art. 1107 – 1138 – Cod. Civ. – art. 68 – norme di attuazione del cod. civ.)
Il regolamento di condominio è la legge interna del condominio. Determina l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, le norme di tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
La sua adozione è obbligatoria se il numero dei condomini è superiore a dieci. Il regolamento si dice contrattuale quando è stato predisposto dal costruttore ed allegato a tutti gli atti di acquisto dei condomini o quanto meno richiamato e sottoscritto dai condomini. Questo regolamento vincola i proprietari in ogni caso ai sensi dell’art. 1138 cod. civ. Al regolamento è sempre allegata, come da art. 68 delle norme di attuazione cod. civ. la tabella millesimale.
Esiste anche la possibilità, che l’assemblea dei condomini, dopo la costituzione del condominio, a maggioranza approvi il regolamento. A norma dell’art. 1138 cod. civ. , la deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che costituiscono la maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio.
In nessun caso il regolamento di condominio, sia contrattuale che approvato a maggioranza, può stabilire per le delibere assembleari maggioranze diverse da quelle previste dall’art. 1136 cod. civ.
Una deliberazione a maggioranza in merito alle modifiche di un regolamento ha validità anche per gli assenti se non presentano ricorso entro 30 giorni (vedi >ricorso contro deliberazioni assembleari).
Ogni proprietario ha il diritto di esigere il rispetto del regolamento di condominio (cass. Civ. n. 725 del 7.5.1947).
Le prescrizioni contenute nel regolamento di condominio in nessun caso possono ledere i diritti di alcun condomino, come da convenzioni o da titolo legale, e non possono sospendere o modificare le disposizioni degli articoli 1118, 1119, 1120, 1129, 1131, 1131, 1136 e 1137 cod. civ..
Le norme del regolamento che incidono sulla utilizzabilità e la destinazione delle proprietà esclusive, se deliberate dall’assemblea, devono essere approvate all’unanimità (vedi > cass. Civ. 4632 del 12.5.1994).
Il regolamento contrattuale può provvedere anche l’uso esclusivo di una parte comune da parte di un proprietario, sempre che il costruttore abbia provveduto al relativo rogito notarile.
Il Regolamento approvato a maggioranza non può contenere divieti alla destinazione delle proprietà esclusive o criteri di ripartizione delle spese difformi dalle norme del codice civile.
Infine va precisato che ogni condomino può richiedere l’elaborazione di un regolamento o la revisione (modifica) del regolamento in vigore.
In allegato un regolamento tipo condominiale.
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