Alberi e siepi in un Condominio
(Art. 892 – 899 – Cod. Civ.)
Distanze per gli alberiDevono essere osservate le seguente distanze dal confine:
- tre metri per gli alberi di alto fusto (noci – castagni – querce – pini – cipressi – olmi – pioppi – platani e simili);
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (fusto non superiore a tre metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutta di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Alberi di proprietà condominiale
Nel caso in cui un condominio chieda il risarcimento dei danni e l’eliminazione di alberi piantati in un’aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscono l’ingresso a questo dell’aria e della luce, occorre sempre indagare se la mancata manutenzione degli alberi non costituisca un comportamento negligente del condominio, sempre in applicazione del principio per il quale l’uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino (Cass., sent. n. 9829 del 24.08. 1992).
Potatura degli alberi
Alle spese di potatura degli alberi che esistono sul suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorchè si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso (Cass., sent. n. 3666 del aprile 1994). Sempre con riferimento al decoro dell’edificio, è stato deciso che, in mancanza di specifiche norme contenute nel regolamento di condominio, le spese per la conservazione e la manutenzione di un giardino di proprietà comune devono essere ripartire fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali.
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Art. 895 Codice Civ. – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale (estratto)
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
Art. 896 Codice Civ. – Recisioni di rami protesi e di radici (estratto)
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
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ho comprato una porzione di trifamiliare costruita ed abitata da più di tre anni e il mio giardino confina con altri due condomini; in uno dei confini ho una siepe piantata a ca. 30 cm dal precedente proprietario; il mio confinante mi obbliga ora a tagliare la siepe anche dalla sua parte (e conseguente pulizia a terra). E’ giusto che io tagli la siepe nella sua proprietà? come posso risolvere questa situazione?
per favore rispondetemi via e-mail. Grazie Mauro
Conviene sottoporre il quesito al consulente legale in questo forum.