Accertamento immediatamente esecutivo
Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (così come il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni) contengono l’intimazione ad adempiere gli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla relativa notifica, sostituendo, quindi, la funzione della cartella di pagamento.
Il termine per la proposizione del ricorso è, di norma, pari a 60 giorni dalla notifica dell’atto. La scadenza può essere più ampia: se si attiva una procedura di accertamento con adesione diventa di 150 giorni dalla notifica dell’atto e se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150.
In caso di contestazione al giudice, il contribuente è tenuto a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di sospensione, questa è decisa dalla commissione tributaria entro 180 giorni dalla data di presentazione.
In base alla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Un aspetto molto importante, e a dire il vero poco pubblicizzato, del sistema degli accertamenti “esecutivi” concerne il fatto che, a differenza del sistema del ruolo, il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decadenza significa che Equitalia deve per forza rispettare il termine: in caso contrario, la pretesa non potrà più essere azionata (si badi bene, la natura decadenziae del termine comporta che ogni intimazione ad adempiere, ad esempio contenuta nel preavviso di fermo o di ipoteca, non sarà mai idonea ainterrompere il termine).
Approfondimenti
In vigore l’accertamento esecutivo, che sbarca per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano (nuova disciplina contenuta nell’art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010) per velocizzare le riscossioni. Per effetto della manovra finanziaria (D.L. n. 98/2011), dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica.
L’accertamento esecutivo implica unificare atti di accertamento e di esecuzione: Equitalia è dunque autorizzata a far scattare l’ipoteca sugli immobili per chi non provveda a pagare entro 60 giorni.
Il tutto senza iscrizione a ruolo e senza preventiva notifica della cartella esattoriale di pagamento.
Le alternative ora sono due: pagare o contestare (pagando comunque un terzo della somma). Nel primo caso viene iscritto a ruolo il 100% dell’importo richiesto, nel secondo il 33%.
La norma riguarda le obbligazioni dovute a titolo di imposte sul reddito, addizionali, imposte sostitutive, ritenute (a titolo di acconto o d’imposta), imposte liquidate con tassazione separata, l’IVA e l’IRAP a imposte sul reddito.
L’accertamento esecutivo è applicabile per i periodi d’imposta dal 2007 in poi.
In pratica, la società incaricata della riscossione nazionale dei tributi sarà ad esempio autorizzata ad iscrivere ipoteca sull’artigiano considerato in torto, a pignorare il suo conto corrente, ad avviare i pignoramenti presso terzi e far partire le ganasce fiscali.
Le conseguenze per le imprese sono evidenti: dal rischio di chiusura di eventuali fidi all’impossibilità di pagare i propri dipendenti e i propri fornitori.
Nel caso in cui si scelga la via della contestazione, per sei mesi non sarà possibile pignorare i beni ma l’istituto potrà comunque iscrivere un’ipoteca sulla casa o bloccare le auto del debitore.
Addirittura, nel caso in cui esista un fondato pericolo di non riuscire a recuperare il credito, il Fisco potrà procedere con il sequestro della pensione e con la messa all’asta del bene immobiliare. In questo caso l’unica via d’uscita, seppur temporanea, è di chiedere al giudice tributario una sospensiva per fermare l’azione per 150 – 180 giorni dimostrando di avere problemi di liquidità.
Il tutto, è ovvio, porterà ad un maggiore introito per il Fisco, perché «la richiesta da parte di Equitalia del pagamento – ha spiegato Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum – comporterà una moltiplicazione del debito dei contribuenti, a causa degli interessi di mora, delle provvigioni e delle sanzioni con tassi prossimi all’usura applicati dall’Ente di riscossione» andando ad aggravare una situazione ancora obiettivamente non facile per le imprese italiane che faticano ad uscire dalla crisi.
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E’ entrata in vigore il primo ottobre 2011 una svolta epocale per amministrazione e contribuenti: sono diventati immediatamente esecutivi gli avvisi di accertamento relativi a imposte dirette, Iva e Irap dal periodo d’imposta 2007 in poi. In pratica scompare l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento.
Questa novità si inserisce in una serie di provvedimenti introdotti negli ultimi mesi per contrastare più efficacemente l’evasione fiscale. L’effettiva validità e deterrenza potrà essere valutata solo a posteriori.
Ma se questi provvedimenti sono così efficaci come sono stati presentati, perché non sono stati adottati prima? Non è che siano misure finalizzate più a comunicare un rinnovato intento nel contrasto agli illeciti fiscali che a reprimerli veramente?
Prendiamo ad esempio la sanzione della sospensione dall’albo per i professionisti che ripetutamente non emettono fattura. Provvedimenti simili difficilmente potranno trovare concreta applicazione. Sarebbe sufficiente al “professionista evasore” concentrare le omesse fatturazioni nell’arco della stessa giornata per eludere il nuovo provvedimento. Per non rischiare, poi, basterebbe evadere le imposte dovute non omettendo le fatture, ma gonfiando artificiosamente i costi. Anche così si eluderebbe la sospensione dall’albo.
C’è poi da segnalare l’ulteriore inasprimento sugli studi di settore (in quasi ogni provvedimento anti-evasione degli ultimi anni c’è una norma che rivede il regime degli studi). Per chi sbaglia il modello ora si aprirà, nella maggior parte dei casi, la via dell’accertamento induttivo. Anche in questo caso si rischia che a farne le spese non siano gli evasori ma chi sbaglia, in buona fede, la compilazione del modello (diventato di anno in anno sempre più complesso anche se le istruzioni restano sempre le stesse).
Né vanno dimenticate le norme del decreto Sviluppo (varate tra maggio e inizio luglio) che avrebbero dovuto aumentare i diritti dei contribuenti: l’estensione dello Statuto ai controlli previdenziali, la diminuzione della durata delle verifiche, l’impossibilità di richiedere al contribuente documenti già in possesso degli uffici.
Che fine hanno fatto i provvedimenti attuativi? Sembra quasi (considerati i contenuti restrittivi dell’ultima manovra) che una seria lotta all’evasione sia quasi inconciliabile con il rispetto dei diritti dei contribuenti.
Il pericolo vero è uno solo. Una volta cessato l’effetto annuncio, tutti questi provvedimenti come quelli del recente passato (anch’essi presentati come la panacea per il recupero delle imposte non versate) rischiano di generare ulteriore “fiducia” negli evasori sulle reali capacità del fisco di contrastare adeguatamente chi non paga le tasse e, allo stesso tempo, “sfiducia” negli incolpevoli che cadranno nelle maglie degli accertamenti esecutivi o degli studi di settore