Accertamento con adesione – perchè conviene
Raggiungere un accordo attraverso lo strumento deflativo di accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi per entrambe le parti interessate, ovvero ufficio e contribuente.
Esaminando l’immagine che segue, possiamo capire i vantaggi connessi all’utilizzo dello strumento deflativo dii accertamento con adesione.

E’ importante infatti sapere che con l’accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, in caso di fatti perseguibili anche penalmente, la definizione, concordata con l’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. Da essa deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.
Ma anche per il fisco l’accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici da una parte di ridurre il contenzioso e dall’altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.
Quando l’accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle Imposte dirette quanto all’Iva, la definizione ha effetto per entrambe le imposte.
Esempio
Se un accertamento emesso nei confronti di un artigiano ha per oggetto ricavi non dichiarati, nella sua definizione occorre tener conto non soltanto dell’Irpef dovuta sul maggior reddito scaturente dalla rettifica ma anche dell’Iva dovuta su tali maggiori ricavi.
Se, invece, l’accertamento riguarda la rettifica della voce “ammortamenti”, l’eventuale definizione non assumerà rilevanza ai fini dell’Iva.
Si possono inoltre definire le contestazioni riguardanti solo l’Iva, quindi senza riflessi sull’imposizione diretta, sia nel caso di rettifiche relative all’aliquota adottata, sia in caso di particolari regimi (non imponibilità o esenzione) applicati dal contribuente ma non spettanti

Accertamento con adesione – di cosa si tratta
L’accertamento con adesione, dunque, è lo strumento che consente al contribuente di “concordare” la definizione delle imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite giudiziaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell’emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura può essere proposta sia dal contribuente che dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Tramite contraddittorio con l’Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall’ufficio, e sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo, a vantaggio del contribuente, l’imponibile precedentemente accertato.
.L’ufficio, tramite l’invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire dell’ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione. Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione, con una domanda in carta libera, chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.
Tempi di presentazione della domanda di accertamento con adesione
Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda di accertamento con adesione può essere presentata all’ufficio competente:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Il raggiungimento dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l’inizio della fase prettamente amministrativa.
Se il contribuente intende farsi rappresentare, la procura deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata. L’autentica non è necessaria se la procura è indirizzata al coniuge, a parenti affini entro il quarto grado (fratelli, sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.
Le regole per le società di persone o associazioni
Se l’adesione riguarda società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l’ufficio competente per la società (o l’associazione o l’azienda) effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, con unico atto e in contraddittorio con oro, a prescindere dalla loro residenza.
L’ufficio è quindi tenuto a convocare, oltre al rappresentante legale, tutti i soci o associati. La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni degli interessati: il singolo socio o associato può, quindi, definire la propria posizione a prescindere dalla scelta della società o dell’associazione.
Nell’ipotesi in cui solo alcuni degli interessati abbiano aderito all’accertamento, l’ufficio notificherà, sulla base degli imponibili definiti, atti di accertamento sia ai contribuenti che sono intervenuti al contraddittorio e non hanno aderito, sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti.
In tal caso, non essendo applicabile la riduzione prevista per l’accertamento con adesione, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria.
Cosa succede se non si raggiunge un accordo
Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l’accordo, si conclude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni:
- gli elementi e le motivazioni dell’adesione;
- le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
- le altre somme eventualmente dovute.
Quindi, stabiliti i termini dell’accordo, l’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Il versamento
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l’Agenzia recupererà le somme dovute.
Per ogni anno definito dovrà essere compilato un modello F24 in cui va indicato il relativo codice tributo (i codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia).
Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d’imposta vantati dal contribuente.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dall’ufficio la copia dell’atto di adesione.
Una volta perfezionata la definizione dell’accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.
In presenza di un garante, se quest’ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico delcontribuente e dello stesso garante.
LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI
A seguito dell’adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e il contenuto delle dichiarazioni, si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto.
Di seguito vengono illustrati alcuni aspetti essenziali riguardanti l’accertamento con adesione
.
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Vorrei sapere se si puo’ fare il ravvedimento operoso di una rata non pagata alla scadenza dell’accertamento con adesione
Ciao Renata. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “fisco e tasse” del nostro forum.
La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è ovviamente necessaria per poter ottenere risposta.
Potrà inserire il suo quesito e leggere la risposta dei consulenti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.